La presentazione dell’istanza di deposito sismico e contestuale denuncia dei c.a. ex art.65 D.P.R. 380/2001, in quali casi prevede l’assolvimento della marca da bollo?
All'allegato A del DPR 642 del 26 ottobre 1972 art. 3 comma 1 è indicato come sia richiesta la marca da bollo da 16 € per "Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
L’articolo 1 del DPR 642/72 specifica inoltre come "le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi", pertanto è chiaro come le pubbliche amministrazioni siano le uniche esenti.
L’assolvimento dell’imposta di bollo da 16 € interessa pertanto tutti i depositi sismici, fatto salvo le istanze presentate dalle pubbliche amministrazioni.
Il modulo 2 relativo al deposito sismico presenta infatti alla prima pagina chiare indicazioni rispetto alla necessità/modalità di assolvere l’imposta.
FAQ SUE n. 14 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 23/03/2020