Recupero sottotetti e sopraelevazioni
La prima verifica da effettuarsi per la definizione di sopraelevazione riguarda la variazione dell’altezza dell’edificio.
La definizione standardizzata nazionale definisce altezza dell’edificio l’altezza massima fra i vari fronti.
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
Tutti i casi di variazione dell’altezza sono classificabili come sopraelevazione ad esclusione di quanto specificato nell’ultimo capoverso del capitolo 8.4.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni. La Circolare Esplicativa alle NTC2018 riporta:
“In merito all’ultimo capoverso del § 8.4.3 delle NTC, esso stabilisce che non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni b), c), d) od e) di cui allo stesso §8.4.3, solo nel caso di “variazione dell’altezza dell’edificio” causata dalla realizzazione di cordoli sommitali oppure causata da variazioni della copertura, che non comportino incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale (cfr. nota 1). Infatti, la ratio di tale disposizione è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare l’intera costruzione.”.
Quanto sopra esposto chiarisce che in tutti i casi in cui:
- sia preesistente un solaio di sottotetto;
- sia preesistente la relativa copertura che formi un’intercapedine fruibile (cfr. nota 2);
e si proceda alla variazione di altezza tramite alternativamente:
- la realizzazione dei cordoli sommitali;
- la variazione della copertura;
senza rientrare in alcuno dei casi b), c), d) od e), il progettista, dimostrando che l’incremento di superficie abitabile non sia significativo dal punto di vista strutturale, non dovrà richiedere la certificazione di sopraelevazione (cfr. nota 3).
Per quanto attiene la realizzazione di cordoli sommitali dovrà essere eseguita con elementi di altezza contenuta (cfr nota 4).
Sono considerati variazioni della copertura gli interventi tesi a:
- variare non significativamente l’inclinazione della falda (cfr. nota 5);
- realizzare tipologie di copertura alla francese (cfr. nota 6).
I progettisti dovranno quindi provvedere a dimostrare quanto espresso dalla circolare esplicativa nella documentazione allegata al deposito sismico. Lo scrivente ufficio ritiene che il “significativo” si riferisca all’eventuale incremento di carico e/o variazioni di rigidezza, che possano modificare in modo sostanziale il comportamento globale dell’unità strutturale. Sarà onere del tecnico catalogare l’intervento.
Qualsiasi intervento differente da quelli sopra citati è da considerarsi sopraelevazione ai sensi dell’art. 8.4.3 delle NTC2018, pertanto sarà necessario acquisire la certificazione prima dell’inizio dei lavori strutturali.
Note:
- Si rammenta quanto indicato, per esempio, dalla Corte di Cassazione sentenza n. 20288/2017;
- Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2360 del 12 dicembre 2017 “intendendosi per tale un significativo spazio posto fra l’ultima soletta e la copertura dell’edificio che, proprio perché significativo, dia luogo ad un locale in qualche modo già fruibile; tali disposizioni (recupero del sottotetto) non sono applicabili qualora lo spazio consista in una mera intercapedine del tutto inutilizzabile”.
- Pare opportuno richiamare l’art. 1127 comma 2 del Codice Civile che recita: “La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.” Tale articolo è più volte richiamato dalla giurisprudenza; in particolare si cita la sentenza della Suprema Corte – Sezione 2 Civile sentenza del 30 maggio 2012 n. 8643: “Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'articolo 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.” La circolare esplicativa esclude quindi gli interventi indicati dalla definizione di sopraelevazione.
- Indicativamente compresa fra la massima larghezza della muratura sottostante e 40 cm.
- Un limite superiore della pendenza della falda dopo l’intervento si può suggerire in 45°, riferimento assunto da diversi Comitati Tecnici Scientifici di diverse Regioni.
- Un limite di pendenza della falda maggiormente inclinata può ritenersi 60°.
- Un utile riferimento delle caratteristiche di tali elementi può ritrovarsi nel parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana.
Esempio
FAQ SUE n. 20 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 26/11/2021