E' possibile la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde nelle ipotesi in cui sia già presente l'altezza media ponderale?
L'art. 64 comma 1 della L.R. 12/2005 ammette modifiche di altezze, colmo, gronda e linee di pendenza delle falde solo quando l'altezza media ponderale sia al di sotto di m. 2,40 e solo ai fini del raggiungimento della stessa.
Qualora, infatti, l'altezza media ponderale risulti già assicurata senza le suddette modificazioni, non sarà possibile modificare le stesse per recuperare ai fini abitativi il sottotetto esistente.
Nei centri storici devono essere rispettati i limiti di altezza massima posti dallo strumento urbanistico e in assenza l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente.
FAQ SUE n. 45 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 23/03/2020