Considerato che l’art. 5 comma 7, lettera c., delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente, efficace dal 5 febbraio 2020 comprende nella superficie accessoria le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone e i relativi corridoi di servizio, si chiede qual è l’altezza massima di detti spazi
In ragione del richiamato art. l’art. 5 comma 7, lettera c. delle NA del PGT (in merito alle verifiche per il calcolo della S.L.) nell’art. 88 comma 4 del R.E. (locali seminterrati e sotterranei) risulta necessario rispettare, per i locali di servizio senza permanenza di persone (quali le cantine), e quindi privi di S.L., il requisito dell’altezza, che deve essere verificato secondo le specifiche destinazioni nel rispetto dell’art. 95 del RE, precisando che non sono ammissibili ribassamenti fittizi delle altezze interne.
FAQ SUE n. 63 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 24/11/2021