Quando si può certificare la consistenza edilizia?
Si richiamano i contenuti della determinazione dirigenziale n°112/2018. I tecnici proponenti/asseveranti sono abilitati a produrre attestazione della consistenza edilizia, laddove i tentativi di reperimento degli atti antecedenti non fossero andati a buon fine.
La facoltà di produrre l’attestazione va ricondotta al decorrere del termine ordinatorio di 30+15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accesso, e necessita della dettagliata descrizione delle ricerche degli elementi e documenti essenziali svolte in proposito.
La facoltà è di fatto solo acceleratoria della procedura e lascia salvi i poteri di controllo dell’Amministrazione nei tempi e modi previsti dalla legge. In assenza di comprovato intento doloso, non configurerà il comportamento dell’attestante come negligente, non potendo valere una transitoria mancata disponibilità di documenti, successivamente reperiti, a far configurare gravi responsabilità dell'attestante.
FAQ SUE n. 65 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 23/03/2020