Opere stagionali e opere contingenti e temporanee
Opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- Opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.
Regime amministrativo:
Comunicazione inizio Lavori
Riferimento normativo:
D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)
Utilizza i servizi
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Appuntamento per quesiti tecnici edilizi
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- Online
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Comunicazione Inizio Lavori - CIL
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- Sportello
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Aggiornato il: 16/10/2020