Opere stagionali e opere contingenti e temporanee

Opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni.

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:

  • Opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
  • Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.

Regime amministrativo:
Comunicazione inizio Lavori

Riferimento normativo:
D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)

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Aggiornato il: 16/10/2020