Per motivi di sicurezza, un solo condomino può alzare a 110/120 cm la ringhiera del proprio balcone? Con quale procedura?

In merito all’altezza di parapetti e ringhiere l’art. 92 comma 3 del Regolamento Edilizio stabilisce che la stessa non deve essere inferiore a m. 1,10. 

L’intervento di messa a norma di ringhiere, richiamato il punto 10 del Glossario dell’attività edilizia libera, rientra nella manutenzione ordinaria e quindi tra le opere che sono attuabili liberamente senza titolo edilizio, nel rispetto delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, degli eventuali vincoli di tutela dell’immobile e del paesaggio e comunque fatto salvo il rispetto del decoro e della disciplina civilistica e condominiale. 

FAQ SUE n. 70 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 24/11/2021