Dichiarazioni per attività insalubri

Le attività artigianali o industriali che, con le loro lavorazioni, possono produrre un'alterazione dell'ambiente esterno o comportano il deposito e/o l'uso di sostanze chimiche e/o pericolose comprese nell'elenco del Ministero della Sanità sono classificate industrie insalubri di 1^ o 2^ classe, a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti, dei materiali e della soglia quantitativa riferita alle varie fasi dell’attività.

Obblighi del titolare/gestore
All'avvio/modifica/trasferimento di un'industria insalubre il gestore deve:

1. provvedere ad una valutazione:

  • delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito)
  • dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti)
  • del tipo di attività e classificare l'industria sulla base dell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994.

2. dichiarare di avere comunque adottato tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato

3. dichiarare la relativa classificazione direttamente nella SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) oppure compilando il modulo predisposto. A fronte di tale dichiarazione conseguono i controlli da parte degli Enti preposti. Le nuove attività devono presentare la SCIA per nuova attività solo dopo aver ottenuto tutte le altre autorizzazioni in materia ambientale.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla pagina del SUAP

L'elenco delle attività insalubri è contenuto nel Decreto del Ministero della Sanità, 05.09.1994.

Sono tenute a presentare la SCIA:

  • attività di produzione di beni e di lavorazioni di natura industriale, comprese quelle che rientrano nell'elenco ministeriale delle industrie insalubri
  • depositi
  • attività indicate nella delibera di Giunta comunale del 24.2.1998 P.G. 1185.020
  • chi cessa, sospende o riprende l’attività
  • chi subentra ad attività esistenti (cambio ragione sociale, acquisizione, affitto) svolgendo lo stesso tipo di attività, senza apportare modifiche strutturali.

Ricorda
Le nuove attività devono presentare la SCIA per nuova attività solo dopo aver ottenuto tutte le altre autorizzazioni in materia ambientale.

Resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà, la SCIA assolve anche l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 216 del T.U.LL.SS. del 1934.

In questa forma, unitamente alla ricevuta di pratica firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP dell’Amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve essere condotta, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.

  • Online

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  • Pec

L'iter per la cessazione di un'attività insalubre prevede due fasi:

  • il titolare dovrà presentare la SCIA di cessazione attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il sito web Impresa in un giorno (vedi box precedente).
  • successivamente, l'Ufficio Emergenze Ambientali del Comune inviterà il titolare dell’attività insalubre di 1^ classe a presentare un Piano di Indagine Ambientale, da trasmettere via PEC a tutti gli indirizzi indicati di seguito.

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Aggiornato il: 29/03/2022