Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro

L’Assegno di inclusione è la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro che decorre dal 1° gennaio 2024.

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico, inclusione sociale e professionale rivolta ai nuclei familiari con:

  • minori;
  • persone con disabilità;
  • persone con almeno 60 anni di età;
  • componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La domanda di Assegno di inclusione può essere presentata con modalità telematiche sul portale INPS, o tramite Caf o patronati.
L’Assegno di inclusione sarà erogato attraverso la Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Il contributo ha una durata massima di 18 mensilità.
Il beneficio economico può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo dei dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Come cambia l’ADI dal 1° gennaio 2025?
La legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 - Suppl. Ordinario n. 43) introduce alcune modifiche all’Assegno di inclusione che entrano in vigore il 1° gennaio 2025.
La soglia ISEE per l’accesso alla misura viene aumentata da 9.360 a 10.140 euro.
Cresce la soglia del reddito familiare da non superare, che passa da 6.000 euro a 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza ADI. Per i nuclei composti interamente da persone con almeno 67 anni (o da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) la soglia di reddito familiare passa da 7.560 euro a 8.190 euro annui, sempre moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza. In ogni caso la soglia è aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. L’affitto deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE.
La legge adegua quindi alle nuove soglie il beneficio economico ADI, che è composto da due voci:

  1. l’integrazione del reddito familiare sale ad un massimo di 6.500 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza ADI (precedentemente la soglia era 6.000 euro), mentre se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) l’integrazione passa da 7.560 a 8.190 euro;
  2. l’integrazione del reddito destinata alle famiglie in affitto aumenta da 3.360 a 3.640 euro. Per i nuclei in affitto composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza l’importo passa da 1.800 a 1.950 euro.

Per maggiori dettagli sui requisiti si invita a consultare la pagina web dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Chi sono le persone considerate in condizione di svantaggio?

  • persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
  • persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
  • persone vittime di tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
  • persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
  • persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d);
  • persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
  • persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
  • persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, che: o vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; o ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; o sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; o sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
  • neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare (care leavers), individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

Il Supporto per la formazione e il lavoro - (SFL) è una nuova misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro, nonché mediante la partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) o al servizio civile universale, attiva dal 1° settembre 2023.

Possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 10.140 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. 

Il Supporto può essere richiesto con modalità telematica all’INPS e avrà una durata massima di 12 mesi.
Il beneficio è prorogabile una sola volta per ulteriori 12 mesi previo aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego.

Per maggiori informazioni e in attesa dei decreti attuativi consultare la pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per informazioni è possibile contattare:

  • il numero 02 884.63044, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 14:30;
  • l'infoline al numero 02 02 02 (tasti 4-2), attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 18:00;
  • inviare una richiesta di informazioni collegarsi alla piattaforma dedicata cliccando qui.

Si invitano i cittadini e le cittadine a non recarsi presso le sedi dei Servizi sociali senza convocazione da parte dell’assistente sociale.

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Aggiornato il: 16/01/2025