Valutazione di Impatto Ambientale - VIA

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata:

  • all’analisi dei progetti che possono avere significativi impatti sull’ambiente
  • all’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Finalità e obiettivi
La finalità della VIA è quella di proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, mantenere le specie e loro capacità riproduttiva. 

Gli obiettivi sono i seguenti:

  • prevedere e stimare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, nei suoi vari aspetti (da quelli naturali a quelli antropici, socio-economici e culturali)
  • identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione del progetto (cosiddetta alternativa zero)
  • stabilire le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti indicando le misure per la minimizzazione o eliminazione degli impatti relativi.

Proroga dell’autorizzazione R.G. n° 6749/2017 per il riassetto ambientale della cava di recupero Rg11 - Comune di Milano - Richiedente: Monvil Beton srl

Al fine di portare a conoscenza e garantire la partecipazione all’avvio del procedimento amministrativo di Città Metropolitana di Milano relativo all'istanza di proroga dell’autorizzazione R.G. n° 6749/2017 per il riassetto ambientale della cava di recupero Rg11 - Comune di Milano,   Richiedente: Monvil Beton srl

Per maggiori dettagli consultare la sezione allegati.

Il contributo viene versato dal Proponente ed è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nel Regolamento attuativo.

La somma versata per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA  o per lo svolgimento della fase facoltativa verrà scomputata dagli oneri di istruttoria della procedura VIA nei seguenti casi:

  • progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità
  • progetto assoggettato a VIA per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente.

Per maggiori dettagli consultare la sezione Riferimenti normativi.

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

  • caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione
  • localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

  • residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente
  • uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nella normativa.

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali. Può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Per maggiori dettagli consulta la sezione Riferimenti normativi.

Agricoltura

  • Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per loro coltivazione agraria intensiva con una superficie > 10 ettari
  • Piscicoltura per una superficie complessiva > 5 ettari

Progetti di Infrastruttura

  • Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto
  • Costruzione di Centri Commerciali con superficie di Vendita fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per costruzione non si intende la tipologia di intervento edilizio, bensì qualsiasi intervento che abbia come risultato l’insediamento di un nuovo centro commerciale.

Al fine di evitare la frammentazione artificiosa dei progetti, vige il criterio del cumulo con altri progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale e ricadente nel medesimo ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali.

1. Avvio della verifica
All'avvio della Verifica di Assoggettabilità a VIA comunale il proponente deve trasmettere all’Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio il progetto preliminare. Il progetto deve essere corredato di uno Studio Preliminare Ambientale che descrive: il progetto, la sua localizzazione, le dimensioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

2. Consultazione e osservazioni
A seguito dell’avvio e della presentazione dei documenti si apre la fase di consultazione, attraverso la quale chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione depositata e presentare all'Autorità competente proprie osservazioni nel merito.

3. Valutazione
L'Autorità Competente valuta sia lo Studio Preliminare Ambientale, sia le eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia circa l’assoggettamento o meno a procedura di VIA, o su eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il loro successivo monitoraggio.

L’Amministrazione ha individuato quale Autorità Competente per le procedure VIA comunali l’Area Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale - Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio.

Arch. Caterina Colombo
via Sile, 8 - 3° piano - 20139 Milano
e-mail: caterina.colombo@comune.milano.it

Livello Comunitario
- Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 emessa a modifica della direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 

Livello Nazionale
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Norme in materia ambientale. 
- ALLEGATO IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19, introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017 al DLgs 152/2006 
- Decreto Ministeriale 52/2015 -Linee guida per la verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome. (Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006) 

Livello Regionale
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale 

Progetti di competenza dei Comuni
- LR 5/2010, Allegato B

Progetti da sottoporre a VIA e Assoggettabilità a VIA
- LR 5/2010 “Norme in Materia di VIA”
- D.Lgs 152/2006 e smi, III e IV della Parte Seconda

Per il contributo istruttorio
Regolamento attuativo n. 5 del 21 novembre 2011, in particolare Allegato A

Per i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale* 
D.Lgs n. 104/2017,  allegato IV-bis, art. 19

Effetti cumulativi
DM 52/2015

*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale:
 Il D.Lgs n. 104/2017 oltre a modificare numerosi articoli del Titolo III (la Valutazione d'Impatto Ambientale) della Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006, introduce l’ALLEGATO IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19. Di seguito si riportano i contenuti: 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V. 5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Aggiornato il: 05/11/2024