Unioni civili

L'ordinamento italiano riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.

Per scegliere la sede in cui celebrare l'unione civile visita Dove celebrare matrimoni e unioni civili

Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Per i cittadini italiani non occorre produrre alcuna documentazione, che sarà acquisita d’ufficio.

Gli stranieri dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 116 del c.c.). Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile) e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
  • l'interdizione di una delle parti per infermità di mente
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell'unione civile.

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Aggiornato il: 13/03/2023