Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia
12/06/2025
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Al fine di garantire, in via ordinaria e fino all’avvenuta efficacia della variante di PGT in redazione, la coordinata e uniforme prosecuzione dell’attività di istruttoria degli interventi edilizi urbanistici, meglio definendo le ipotesi al ricorrere delle quali possa procedersi tramite titolo edilizio, permesso di costruire convenzionato e piano attuativo, l’Amministrazione Comunale ha emanato gli atti di seguito riportati.
- La Giunta Comunale con Deliberazione n. 552 del 7 maggio 2025 ha approvato l’aggiornamento delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4192 del 27 maggio 2025 del Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana di concerto con il Direttore della Sirezione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, sono state adottate Indicazioni in merito all’Applicabilità, coerentemente alle norme del vigente PGT, delle “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 07/05/2025
- Con Disposizione di servizio n. 2/2025 del 30 maggio 2025 della Direzione Rigenerazione Urbana e della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 4192 del 27 maggio 2025, sono state definite le attività di supporto del Gruppo di Lavoro, di cui alla Disposizione di servizio 4/2025
Commissione per il Paesaggio
21/05/2025
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Ad esito delle dimissioni di 14 su 15 membri della Commissione per il Paesaggio comunale, si informa che sono venuti meno i requisiti per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica da parte del Comune di Milano, e pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 80 comma 9 della L.R. 12/05, e s.m.i., le funzioni amministrative riferite al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/04 e D.P.R. 31/2017, irrogazione delle sanzioni , rilascio degli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/04, ed espressione dei pareri ad esse connessi da parte della Commissione per il Paesaggio, sono esercitate temporaneamente dalla Città Metropolitana di Milano, a far tempo dal 12 maggio 2025, sino alla avvenuta nomina di una nuova Commissione Comunale.
Pertanto in questo arco temporale, tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica e compatibilità, dovranno essere presentate presso la Città Metropolitana di Milano.
I dati relativi alle pratiche in corso sono trasferiti a Città Metropolitana, titolare del trattamento per i dati personali, a far tempo dal 12 maggio 2025, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo UE 2016/679.
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Attività edilizia libera
L’attività edilizia libera è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e rappresenta il regime amministrativo eseguibili senza presentare alcun titolo abilitativo né alcuna comunicazione, fatte salve le specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi disciplina edilizia, e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004).
A tale regime sono riconducibili:
- gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. art 6, comma 1, lettera a. - D.P.R. 380/2001);
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW (rif. art 6, comma 1, lettera a-bis - D.P.R. 380/2001);
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (rif. art 6, comma 1, lettera b. - D.P.R. 380/2001);
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (rif. art 6, comma 1, lettera c. - D.P.R. 380/2001);
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; (rif. art 6, comma 1, lettera d. - D.P.R. 380/2001);
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (rif. art 6, comma 1, lettera e. - D.P.R. 380/2001);
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (rif. art 6, comma 1, lettera e. - ter D.P.R. 380/2001).
Pertanto anche laddove l’intervento edilizio da realizzare non ha bisogno di alcun titolo edilizio da presentare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, occorre verificare, presso altri Enti/Uffici se per le norme citate vanno presentate comunicazioni o richieste.
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Aggiornato il: 19/04/2023