CILA Superbonus

La CILA, “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata” Superbonus di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 come modificato dall’art. 33 del DL 77/2021 viene prevista per gli interventi volti all’efficientamento energetico e per gli interventi strutturali disciplinati dalle “Norme tecniche per le costruzioni”, limitatamente a quelli contemplati e descritti all’art. 119 citato.

In merito alla quantificazione dell’incentivazione statale e alle tempistiche connesse si rimanda alle previsioni dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 come da ultimo modificato dall’art. 9 del Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022, nonché alle disposizioni del comma 2 del suddetto art. 9 che individua le casistiche cui non si applicano le recenti disposizioni modificative.

Nella CILA Superbonus sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. 

La presentazione della CILA Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Rimane ferma per il progettista abilitato, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, l’asseverazione circa la conformità degli interventi descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
 
Inoltre per il dichiarante, qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). 
La decadenza dai benefici opera altresì nel caso di:

  • mancata presentazione della CILA
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA
  • assenza dell’attestazione dei dati relativi agli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento 
  • assenza del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di segretria le informazioni sono disponibili alla pagina Pagamento dei diritti di segreteria.

  • Online

Accedi al servizio

E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".

Accedi al servizio

  • relative alla redazione della relazione energetica, all’inquadramento energetico degli interventi come da normativa regionale, ai requisiti minimi di legge occorre inviare una
    e-mail al seguente indirizzo: SueMonitoraggioUcredil@comune.milano.it
  • relative agli obblighi normativi di cui alla LR 33/15 e alla presentazione dei depositi sismici e delle denunce ex art. 65 del DPR 380/01 occorre inviare una e-mail al seguente indirizzo: SueCementiArmati@comune.milano.it 

NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:

  • la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
  • maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
  • imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.

Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.

GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.

A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:

  • dispone di lavoratori regolarmente assunti;
  • ha una specifica competenza tecnica;
  • ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
  • dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.

Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.

Argomenti: 

Aggiornato il: 24/10/2023