Cittadinanza italiana per matrimonio, residenza o adozione

Le richieste di cittadinanza per matrimonio, residenza o adozione si presentano al Ministero dell'Interno.

Di seguito alcune precisazioni sulle casistiche previste.

In caso di matrimonio con una cittadina o cittadino italiano può presentare la richiesta il coniuge straniero o apolide che dopo il matrimonio:

  • risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni
    oppure
  • risieda all'estero da almeno 3 anni se, al momento della concessione della cittadinanza italiana, non vi sono divorzio o separazione dei coniugi.

Al momento della concessione della cittadinanza italiana non devono essere intervenuti divorzio o separazione dei coniugi.

Per residenza può presentare la richiesta:

  • la cittadina o il cittadino dell'Unione europea, dopo quattro anni di residenza in Italia
  • la cittadina o il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia
  • la cittadina o il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno tre anni
  • una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia.

La cittadinanza per adozione viene riconosciuta a una persona:

  • straniera maggiorenne adottata da una cittadina o cittadino italiano
  • che abbia trascorso almeno cinque anni come residente dopo l'adozione.

  • Online

Le richieste di cittadinanza per matrimonio, residenza o adozione si presentano online sul sito web del Ministero dell'Interno.

Costo della pratica
Contributo a beneficio del Ministero dell’Interno di € 250,00
 

Alla richiesta della cittadinanza seguiranno la notifica dei decreti di concessione e il giuramento di fedeltà. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata

 

Accedi al servizio

Clicca sul pulsante qui accanto e accedi al sito del Ministero.

Accedi al servizio

Per ulteriori informazioni
Prefettura di Milano - Ufficio Cittadinanze
corso Monforte, 31 - 20121 Milano

Legge 91/1992, art. 5; art. 9, comma 1

Aggiornato il: 15/03/2023