Deroghe alle norme riguardanti l'accesso, la detenzione e la vendita di animali

Il Regolamento per il Benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano, prevede alcune deroghe a importanti disposizioni riguardanti l'accesso ai luoghi aperti al pubblico, la detenzione e la vendita di animali.

Di seguito un estratto dei punti principali. Il testo integrale è disponibile qui.

Per la modulistica da utilizzae e le modalità di invio delle richieste di deroga consultare la sezione Accedi al servizio.

Il Regolamento prevede l’accesso ai luoghi aperti al pubblico per cani e altri animali d’affezione di piccola taglia, accompagnati dal proprietario o detentore.

In quali casi è possibile vietare l'accesso agli animali?
I titolari di questi luoghi - esercizi commerciali, strutture in cui si svolgono spettacoli, bar, locali di ristorazione ecc. - possono vietare l’accesso agli animali solo qualora sussistano le condizioni per farlo.

Tali condizioni si verificano, per legge, solo nel caso in cui nei luoghi in oggetto siano preparati, trattati o conservati alimenti o siano posti in vendita alimenti non confezionati.

Il Ministero della Salute ha precisato che, nel caso in cui l’autorità locale abbia previsto di autorizzare l’ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, l’OSA (Operatore del Settore Alimentare) deve prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

Obblighi dell'esercente
Nei casi in cui sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali, gli esercenti devono apporre all’ingresso un cartello recante il divieto, previa comunicazione all’Ufficio Tutela Animali, motivando e documentando tale intenzione.

Riferimenti normativi

  • Reg. 852/04/CE, allegato II, capitolo IX, punto 4
  • Regolamento locale di igiene della città di Milano, Titolo IV, capitolo 5, punto 4.5.6, lettera D
  • Note DGISAN n. 11359 del 27/03/2017 e n. 23712 del 07/06/2017

Nel territorio comunale di Milano è vietato detenere animali appartenenti a diversi gruppi tassonomici, elencati nell'Allegato 3 al Regolamento.

È prevista una deroga al divieto di detenzione per gli animali acquisiti prima della data di entrata in vigore del Regolamento (3 febbraio 2020).

Come ottenere la deroga
Inviare una segnalazione all’Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano entro il 3 febbraio 2021.

Attenzione: l'esecutività di questo articolo/comma è posticipata al 25 ottobre 2020 per effetto delle disposizioni riguardanti il contenimento del Coronavirus. Appena possibile saranno resi noti i nuovi termini per adeguarsi.

Specie di cui non è consentita la vendita
A partire dal 3 agosto 2020 il Regolamento vieta la vendita delle specie elencate nell'Allegato 3:

  • alcuni rettili (tartarughe acquatiche)
  • alcuni uccelli e tutti i mammiferi selvatici, esclusi i roditori appartenenti alle famiglie Didopidae, Cricetidae, Muridae.

Sono considerate specie domestiche anche cincillà (le sottospecie domestiche) e la cavia domestica.

Specie di cui è consentita la vendita
Dietro segnalazione all’Ufficio Tutela Animali è la vendita di:

  • tutte le specie di rettili
  • tutte le specie di uccelli appartenenti alla famiglia Trochilidae (i colibrì)
  • tutte le specie di mammiferi selvatici, con esclusione di furetto, cavia, criceto.

Obblighi del venditore
Oltre alla segnalazione all'Ufficio Tutela Animali, il venditore deve far sottoscrivere all’acquirente la presa visione della scheda biologica-gestionale informativa riguardante la specie acquistata, inclusa nelle “Linee Guida per la corretta gestione e il benessere degli animali non convenzionali“ (scarica il documento).

Il documento, pubblicato dalla Società Italiana Veterinari per Animali Esotici, riporta indicazioni per gruppi tassonomici (roditori, passeriformi, pappagalli, rapaci, rettili) e per specie (furetto, coniglio da compagnia, cavia, cincillà, ratto, topo domestico, criceto; boa, pitone reale, iguana verde, geco, testuggine comune). Il documento considera anche alcune specie di cui è vietata la vendita nel Comune di Milano (Cane della prateria, Degu, Tartaruga dalle orecchie gialle).

Si chiede al venditore, oltre a far visionare il documento all’acquirente, di fornirgli l’indirizzo web dove consultare il file oppure le pagine specifiche.

Accedi al servizio

I titolari di una casella PEC potranno inviare la comunicazione a:
tutela.animali@pec.comune.milano.it

Per l'invio tramite email ordinaria indirizzare a:
m.ufficiotutelaanimali@comune.milano.it

Aggiornato il: 05/04/2024