Dismissione serbatoi interrati
I serbatoi interrati dismessi assumono la qualifica di rifiuto, come definiti nel D.lgs. 152/2006; è pertanto sempre necessaria la loro rimozione a meno di comprovati elementi tecnici che la rendano impossibile. Eventuali impedimenti che rendano impossibile la rimozione devono essere adeguatamente documentati sotto il profilo tecnico, con relazione presentata in forma di perizia asseverata a firma di professionista abilitato. In ogni caso è comunque necessario dar corso ad una accurata indagine di suolo e sottosuolo e ai successivi adempimenti, sopra descritti.
Il vigente Regolamento Edilizio comunale, all'art. 10 comma 6 prevede che "In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica alla rimozione".
La gestione dei serbatoi interrati dismessi, comprese tutte le parti impiantistiche afferenti, è, quindi, ricondotta al tema dello smaltimento di rifiuti (serbatoio e altri elementi impiantistici) e delle indagini ambientali preliminari.
Il responsabile deve
- darne comunicazione al Comune - Area Bonifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.2.7 del Regolamento di Igiene, trasmettendola anche a Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza, ad ARPA;
- procedere con l'asportazione e smaltimento del serbatoio dismesso e delle parti impiantistiche afferenti;
- effettuare le necessarie misure di prevenzione (come definite dall'art. 240 comma 1 lett. i) - D.lgs. 152/06) e dar corso a interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza o Urgenza (MISE/MISU), laddove ne ricorra la necessità in base alle evidenze riscontrate in corso d'opera;
- realizzare l'indagine ambientale prevista dall'art. 242 comma 2 e renderne gli esiti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferendo inoltre sulle misure di prevenzione, emergenza o urgenza adottate.
Qualora l'esito dell'indagine mostri la piena conformità alle CSC l'intervento potrà ritenersi concluso, fermi restando i potenziali controlli che possono essere disposti ai sensi del citato comma 2.
Qualora l'esito dell'indagine mostri invece una potenziale contaminazione, l'Amministrazione Comunale darà comunicazione di avvio del procedimento di bonifica con contestuale richiesta di una proposta per il prosieguo dell'iter (ai sensi della procedura ordinaria ex art. 242 o delle procedure semplificate ex artt. 242bis o 249 o del D.M. 31/2015).
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Aggiornato il: 13/03/2024