Gestione dei materiali da scavo

In base alla vigente normativa in materia, l’operatore che realizzi interventi edilizi può scegliere di gestire i materiali da scavo non contaminati secondo i seguenti scenari (che possono anche coesistere nel medesimo intervento,  su porzioni distinte dei materiali).

Tutte le modalità di gestione si applicano esclusivamente ai materiali da scavo non contaminati. Restano fermi in ogni caso gli obblighi di notifica del rinvenimento di potenziali contaminazioni ai sensi degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/06 ai fini dell'avvio del procedimento di bonifica. In tali eventualità, qualunque sia la modalità prescelta per la gestione dei materiali da scavo, gli scavi edilizi non possono in alcun modo sostituirsi o sovrapporsi alle necessarie attività di bonifica.

Il proponente deve indicare esplicitamente le modalità di gestione prescelte alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi (SCIA, istanza di PdC, etc.) e nelle successive eventuali varianti.

Per questa modalità di gestione non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d’atto da parte del Comune o da altri Enti, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi, e fermo restando il rispetto delle norme in materia di gestione, trasporto e conferimento di rifiuti.

 

Per questa modalità di gestione non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d’atto da parte del Comune o da altri Enti, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi, ad eccezione delle opere soggette a VIA/AIA, per cui è necessario caratterizzare i materiali ai sensi dell’Allegato 4 (cfr. art. 24 DPR 120/17).

Per questa modalità di gestione sono necessari specifici adempimenti, definiti dal DPR 120/17, consistenti nel "Piano di utilizzo" o "Dichiarazione di utilizzo" (avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 28/12/00 n. 445).

Sia il Piano di utilizzo, sia la Dichiarazione si riferiscono alla mera applicabilità del regime dei "sottoprodotti" ai materiali da scavo e non costituiscono di per sé un titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Le opere edilizie da cui si originano i materiali da scavo e le opere o attività produttive dove gli stessi materiali saranno impiegati, devono essere comunque necessariamente già autorizzate ai sensi delle relative specifiche norme. 

In particolare per le attività edilizie i suddetti adempimenti sono quindi connessi ai titoli abilitativi edilizi. Per espressa previsione del citato DPR 120/17 i controlli sono in capo ad ARPA ed eventuali provvedimenti sospensivi o di annullamento dei titoli conseguenti a riscontrate irregolarità sono di competenza di Sportello Unico per L’Edilizia.

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Aggiornato il: 13/03/2024