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Permesso di Costruire Convenzionato
Il Permesso di Costruire Convenzionato è un titolo edilizio per il quale è preventivamente richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell’Articolo 11 della legge 241/1990 e s.m.i..
Il Permesso di Costruire Convenzionato, che ha come riferimento l’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e l’art. 10.2 della L.R. 12/2005, unitamente al Permesso di Costruire con atto unilaterale d’obbligo, costituisce la modalità “diretta convenzionata” di attuazione del P.G.T., così come prevista dall’art. 11 del Piano delle Regole e dettagliata dagli artt. da 33 a 39 del R.E..
Sono soggetti al rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, con preventiva sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione comunale, gli interventi previsti dal P.G.T. e dettagliati nella Determinazione Dirigenziale n. 3/2015, che contemplano le fattispecie di seguito descritte.
Si segnala che attualmente è in corso l’attività di revisione degli atti amministrativi che regolano il processo di realizzazione delle opere assimilate alle opere pubbliche (a titolo esemplificativo: opere di urbanizzazione a scomputo e servizi/attrezzature in luogo della cessione di aree ai fini della dotazione urbanistica) nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi (a titolo esemplificativo: piani attuativi e permessi di costruire convenzionati) in coerenza con il nuovo Codice dei Contratti pubblici (dlgs. n. 36/2023).
Conseguentemente all’approvazione di tali atti si procederà con l’aggiornamento del portale istituzionale, anche in riferimento alla documentazione da porre a corredo delle istanze di tali procedimenti.
- Obbligo di inserimento di quote di ERS se prevista residenza per aree d'intervento tra 10.000 mq. e 15.000 mq. nelle nuove costruzioni e nei cambi d'uso da produttivo ad altre funzioni urbane - art. 11.3.2 del Piano delle Regole;
- Obbligo di inserimento di quote di ERS per immobili con slp > 5.000 mq. con cambio d'uso da funzioni terziarie a funzioni residenziali in ARU - art. 11.4 del Piano delle Regole;
- Facoltà di inserimento quote di ERS per aree d'intervento < 10.000 mq. nelle nuove costruzioni e nei cambi d'uso da produttivo ad altre funzioni urbane - art. 11.3.1.a e 11.3.2 del Piano delle Regole.
- Trasferimento contestuale diritti volumetrici da area a pertinenza indiretta ad area a pertinenza diretta con contestuale cessione delle aree nell'ambito di un intervento di trasformazione edilizia/urbanistica - (previa registrazione trasferimento su registro diritti edificatori);
- Trasferimento diritti edificatori provenienti da RIM con contestuale cessione o asservimento dell'area;
- Trasferimento di diritti volumetrici contestualmente alla realizzazione, previo convenzionamento o accreditamento e valutazione dell'Amministrazione, di attrezzature per servizi / Utilizzazione di capacità edificatoria da contestuale realizzazione servizi.
- Trasferimento diritti volumetrici derivanti dall'ottenimento dell'incremento volumetrico per miglioramento efficienza energetica di immobili di interesse storico artistico.
- Cessioni di aree all'interno dell'area d'intervento con contestuali sistemazioni a scomputo oneri nell'ambito di interventi edilizi/urbanistici per i quali è previsto il reperimento delle dotazioni di servizi.
- Utilizzo (in loco o trasferimento) di diritti edificatori derivanti dall'ottenimento degli incentivi di cui all'art. 5.5 PdR (tutela dell'attività produttiva).
- Dotazione di Servizi mediante realizzazione di attrezzature di interesse pubblico:
a) attrezzature cedute al Comune, che vengono realizzate su aree già comunali o su aree oggetto di cessione al Comune;
b) attrezzature private realizzate su aree oggetto di cessione al Comune, disciplinate da convenzione, da regolamento d’uso, da apposito atto di asservimento o accreditamento;
c) attrezzature private realizzate su aree asservite all’uso pubblico, disciplinate da convenzione, da regolamento d’uso, da apposito atto di asservimento o accreditamento;
d) attrezzature private realizzate su aree private, disciplinate da convenzione, da regolamento d’uso, da apposito atto di asservimento o accreditamento.
- Realizzazione di nuovi servizi di cui all'art. 4 Piano dei Servizi - indipendentemente dalla dimensione dell'area d'intervento.
- Medie strutture di vendita di grado inferiore e medie strutture di vendita di grado superiore - NAF;
- Medie strutture di vendita di grado superiore, grandi strutture di vendita a rilevanza intercomunale - TRF;
- Realizzazione di funzioni urbane commerciali negli spazi esistenti in corrispondenza dei mezzanini delle infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico.
Disciplina dell'assetto planivolumetrico e delle tipologie edilizie a superamento delle prescrizioni del vincolo dei Navigli.
Inserimento di diritti edificatori all'interno di servizi pubblici su aree pubbliche/funzioni urbane in aree destinate a infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico - Artt. 4.9 e 5.6 Piano dei Servizi.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'Impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale .
Le Amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC non solo nell’ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’art. 90, lettera c, del D. Lgs. n. 81/2008 con le modalità di cui all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata e standardizzata relativa al “Modulo Unico Titolare” andranno indicati i dati identificativi relativi all’impresa.
E’ utile precisare che la regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali, che sono deputati anche a controlli sul cantiere.
Qualora a seguito dell’acquisizione d’ufficio si accertasse l’irregolarità contributiva, l’efficacia del titolo è da intendersi sospesa come previsto dall’art. 90.10 del D.lgs 81/2008, motivo per il quale verrà emessa sospensione del cantiere con successiva irrogazione di sanzione pecuniaria.
In tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere che intendono esercitare attività edile in territorio italiano occorre distinguere fra:
-
Imprese edili straniere provenienti da Stati Extracomunitari,
-
Imprese edili straniere provenienti da Stati Comunitari.
Le imprese edili straniere con sede in uno Stato extracomunitario che distaccano lavoratori dipendenti in Italia, sono tenute ad applicare l’intera normativa contributivo-previdenziale italiana con conseguente obbligo per l’Impresa e per i suoi lavoratori di iscrizione all’INPS ed all’INAIL e con essa l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e il vincolo al rispetto della disciplina vigente in materia di regolarità contributiva (possesso di DURC regolare);
Alle imprese straniere con sede in uno Stato comunitario che distaccano temporaneamente e legittimamente lavoratori dipendenti in Italia è applicabile la normativa contributivo-previdenziale vigente nel Paese di residenza del lavoratore ovvero dell’azienda. Pertanto tali Imprese non hanno l’obbligo di iscrizione all’INPS ed all’INAIL mentre hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile solo qualora i datori di lavoro comunitari non procedano già a versamenti presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale nel loro Paese di origine che garantisca gli stessi standard di tutela ai lavoratori.
Si precisa che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili non sussiste per le imprese francesi, tedesche ed austriache, per le quali i Paesi di provenienza hanno già sottoscritto con l’Italia, convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso
Per maggiori approfondimenti o dettagli relativi a tali adempimenti si rimanda alle informazioni contenute sui portali dei competenti Enti INPS, INAIL E CASSE EDILI.
Si ritiene utile evidenziare che:
- nel caso di Impresa edile straniera con sede in uno Stato Extracomunitario nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata relativa al Modulo Unico Titolare occorrono inserire i codici/matricole INPS, INAIL e Cassa Edile;
- nel caso di Imprese edili straniere con sede in uno Stato comunitario, nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata relativa al Modulo Unico Titolare, considerata la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile andrà indicato necessariamente il codice d’iscrizione alla Cassa Edile mentre non ricorrendo l’obbligo di iscrizione all’INPS ed all’INAIL andrà consegnata, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’Impresa presso gli organi competenti del paese di origine in lingua madre e tradotta in italiano da interprete, previa verifica da parte del Committente nel suo interesse.
Il parere di conformità per la realizzazione del locale rifiuti viene rilasciato dai tecnici Amsa all’interno dell'Area Sportello Unico per l’Edilizia, in relazione agli interventi edilizi presentati in modalità diretta, in modalità diretta convenzionata e nell’ambito degli interventi oggetto di Piani Attuativi.
Nell’ambito degli interventi edilizi in modalità diretta, il servizio verifica le caratteristiche tecniche del locale rifiuti, mentre per gli interventi edilizi in modalità diretta convenzionata o oggetto di Piani Attuativi, oltre a tale verifica viene prevista anche quella relativa all’area di conferimento su strada.
Richiamati gli artt. 124 e 125 del vigente regolamento edilizio per i seguenti interventi edilizi:
- nuova edificazione comprese le sostituzioni edilizie,
- gli interventi di ristrutturazione dell’intero edificio,
- gli interventi di risanamento conservativo dell’intero edificio,
- e tutti gli interventi anche parziali che prevedono l’introduzione di funzioni che comportano un’elevata produzione di rifiuti (ad esempio: ristorazione, pubblici esercizi ovvero quelli in cui si svolge un’attività imprenditoriale tesa anche all’offerta di un servizio, medie strutture commerciali ed altro),
devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante, per i quali è necessario acquisire il relativo parere preventivo.
Si precisa che le caratteristiche tecniche di detto locale sono richiamate negli artt. 124 e 125 del vigente regolamento edilizio.
Si evidenzia che:
per i progetti presentati in modalità diretta,
- per le SCIA e Permessi di Costruire e per le CILA a variante di CILA con modalità digitale attraverso Only One, il parere di conformità viene rilasciato dal tecnico Amsa sull’allegato comune CILA-SCIA-PDC previa verifica della pratica edilizia, unitamente al foglio di calcolo utile alla determinazione della superficie del locale deposito rifiuti, attraverso e-mail.
- per le CILA presentate con modalità telematica attraverso il portale "impresainungiorno", il parere di conformità sarà richiesto direttamente dagli uffici previa verifica degli allegati necessari; in tal caso la CILA è da considerarsi con richiesta contestuale di atti presupposti.
per i progetti presentati in modalità diretta convenzionata o oggetto di Piani Attuativi:
- per le SCIA, il parere di conformità viene rilasciato dal tecnico Amsa sull’allegato comune, previa verifica della pratica edilizia e del foglio di calcolo, attraverso e-mail;
- per i Permessi di Costruire il parere viene rilasciato dal tecnico Amsa in sede di conferenza dei servizi, ferma restando la necessità di allegare alla richiesta di permesso di costruire la prevista documentazione al fine del rilascio del parere: planimetria/e piano/i locale/i rifiuti, planimetrie di tutti i piani, planimetria della/e copertura/e, planimetria della fognatura piano/i locale/i rifiuti, planimetria piano strada dell’area di conferimento e il foglio di calcolo.
Il tecnico AMSA rilascia il parere e fornisce le informazioni preliminari mediante e-mail.
Indirizzo e-mail: marco.marzinotto@amsa.it
Con i progetti di opere edilizie di Nuova Costruzione, Ampliamento o Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale o parziale occorre presentare il modello ISTAT/AE.
Si segnala che dal primo gennaio 2011 ISTAT ha stabilito che:
- si adottano due modelli di rilevazione distinti che unitamente alle relative istruzioni debbono essere scaricati dal sito internet di ISTAT e stampati direttamente dal richiedente poiché l’Istat cessa la distribuzione di modelli cartacei;
- il campo di osservazione della rilevazione è esteso all'edilizia pubblica, includendo tutti i fabbricati nuovi o gli ampliamenti di quelli preesistenti di cui sono stati approvati i progetti secondo le procedure previste dall'art. 7 del Testo unico per l'edilizia DPR 380/2001.
Per le varianti la presentazione del modello ISTAT è dovuta solo se la variante stessa comporta aumento di volumetria.
Per completezza vedere allegati:
- "ISTAT_Vademecum_Rilevazione_Statistica" predisposto dall'Unità Statistica, aggiornato all'ottobre 2013
- ISTAT Tabella SUE
Si segnala che, nei casi in cui è necessario compilare il modello ISTAT, il codice numerico da inserire al momento della prenotazione on-line è il "Codice Modello".
Per maggiori informazioni: clicca qui.
Per approfondimenti consultare il relativo Servizio "Richiesta e consegna dei punti fissi"
NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:
- la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
- maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
- imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.
Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.
GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.
A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:
- dispone di lavoratori regolarmente assunti;
- ha una specifica competenza tecnica;
- ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
- dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.
Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.
Il procedimento istruttorio sul progetto presentato prevede, in relazione all’oggetto e al contenuto del convenzionamento, il coinvolgimento dei Municipi secondo le modalità previste all’articolo 29 del Regolamento sul Decentramento, l’espressione di pareri degli uffici eventualmente interessati o la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90.
In esito a tale istruttoria la stipula della convenzione, il cui schema potrà essere integrato e/o modificato nel corso del procedimento sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in particolare dei pareri acquisiti, è preceduta dalla determinazione preventiva di cui all’art. 11 della L. 241/90.
Successivamente alla stipula ed alla registrazione e trascrizione della convenzione avviene il rilascio del permesso di costruire.
Il soggetto legittimato, prima della presentazione della domanda di permesso di costruire convenzionato, ha facoltà di procedere alla richiesta di istruttoria preliminare (art. 40 RE).
Per interventi in ambito vincolato occorre ottenere l’autorizzazione dall’Ente di tutela del vincolo.
In caso di vincolo monumentale (ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/04 - ex L. 1089/39) bisogna rivolgersi agli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.
In caso di vincolo paesaggistico ambientale (ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04 - ex L. 1497/39 e L. 431/85) bisogna rivolgersi all’Ufficio Tutela del Paesaggio della Direzione Urbanistica del Comune di Milano.
L’istanza di autorizzazione per interventi in ambito vincolato può essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato; tuttavia l’autorizzazione dall’ente di tutela del vincolo, in quanto atto presupposto, dovrà precedere la stipula della convenzione.
Ai fini del procedimento istruttorio sia la domanda di Permesso di Costruire Convenzionato che qualsiasi altro documento depositato presso un altro ufficio dell'Amministrazione Comunale (es. Protocollo generale) si intendono presentati dalla data in cui pervengono all'ufficio competente (art. 15.5 R.E.).
Accedi al servizio
La domanda di permesso di costruire convenzionato deve essere corredata, oltre che dalla documentazione richiesta per il progetto edilizio, anche dalla seguente documentazione:
- uno schema di convenzione, sottoscritto dal soggetto legittimato, nel quale è disciplinato l'oggetto, gli obblighi assunti e il contenuto del convenzionamento
- DD n. 67/2015 - Schema convenzione PCC
- DD n. 40-2016 - Indicazioni operative transitorie per verifica soglia e modifiche schema PCC - documentazione progettuale afferente ogni contenuto da disciplinare e a titolo di esempio: - aspetti tipologici, morfologici e planivolumetrici;
- il progetto dell’intervento edilizio privato;
- progetti definitivi delle eventuali opere di urbanizzazione e/o attrezzature di interesse pubblico;
- servizi da realizzare/gestire/convenzionare;
- azioni volte al miglioramento complessivo delle attività produttive in essere;
- gli interventi di mantenimento e restauro di interi immobili di interesse storico e artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. finalizzati alla conservazione del loro uso ed utilità pubblica, nelle ipotesi previste dalla normativa legislativa e regolamentare.
Per quanto riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione e servizi si invita a prendere visione della relativa sezione.
Il deposito di integrazioni a pratiche, già in trattazione da parte dell’Unità PdCC in formato cartaceo precedentemente alla data del 10 marzo 2020, dev’essere preventivamente concordato a mezzo e-mail (sueconvenzionamenti@comune.milano.it) al fine di acquisire le specifiche modalità di deposito.
E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".
Per richieste di informazioni:
Comune di Milano - Direzione Urbanistica
Unità Permessi di costruire convenzionati
sueconvenzionamenti@comune.milano.it
Aggiornato il: 04/10/2023