Tasi: Calcolo, Come pagare, Ravvedimento operoso

Le aliquote per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono confermate, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 3 marzo 2016, n. 3 del 26 gennaio 2017, n. 11 del 12 febbraio 2018 e n. 7 del 14 marzo 2019.

La base imponibile si ottiene applicando alla rendita, iscritta in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicandola per il coefficiente assegnato al gruppo o alla categoria catastale di appartenenza.

L’imposta si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota prevista per ciascun tipo di immobile.

Abitazione principale e pertinenze

  • categorie catastali A1, A8, A9 e C2, C6 e C7
  • coefficiente 160
  • aliquota 0,8 per mille

Fabbricati

  • gruppo catastale A - con esclusione della categoria catastale A10 
    • coefficiente 160
  • categoria catastale A10 
    • coefficiente 80
  • gruppo catastale B 
    • coefficiente 140
  • categoria C1 (negozi) 
    • coefficiente 55
  • categorie catastali C2, C6 e C7 
    • coefficiente 160
  • categorie catastali C3, C4 e C5
    • coefficiente 140
  • gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.) – con esclusione della categoria catastale D5 
    • coefficiente 65
  • categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio, assicurazione) 
    • coefficiente 80

Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ma sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si utilizzano i costi contabili come base imponibile.

Aree fabbricabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.

Aliquote

  • immobili soggetti sia a Tasi sia a Imu
    • 0,8 per mille
  • fabbricati rurali ad uso strumentale 
    • 1,0 per mille
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti beni merce)
    • 2,5 per mille.

L’imposta si paga utilizzando il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 è gratuito e consente di usufruire dei crediti erariali in compensazione dei debiti Tasi.

Accedendo al calcolo Imu e Tasi è possibile, anche dall’estero, non solo effettuare il calcolo del dovuto ma anche procedere al pagamento dell’F24 precompilato tramite carta di credito e altri strumenti interbancari messi a disposizione.

In alternativa il modello F24 compilato può essere pagato presso:

  • banche
  • uffici postali
  • intermediari Entratel abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.).

Come compilare il modello F24

I codici da indicare nel modello sono i seguenti:

  • Comune di Milano: F205
  • fabbricati rurali a uso strumentale: 3959
  • aree fabbricabili: 3960
  • altri fabbricati: 3961

Il versamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro

  • per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi
  • per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.

Nei casi che ancora la prevedono, l’imposta non è comunque dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.

Anche per i versamenti dall'estero è possibile utilizzare il motore di calcolo Tasi, procedendo con il pagamento del modello precompilato mediante carta di credito.
Se non è possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti Tasi dall’estero, effettuare un bonifico bancario nelle seguenti modalità:

  • per i codici 3959, 3960, 3961
    • effettuare un bonifico bancario a favore di:
    • Intesa Sanpaolo
    • codice BIC BCITITMM
    • codice IBAN IT34 D030 6901 7830 0913 4207 823
  • indicando come causale del versamento:
    • cognome - nome - codice fiscale del contribuente - sigla “TASI" e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n.46/E del 24 aprile 2014
    • annualità di riferimento
    • indicazione “Acconto" o “Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i
successivi controlli attraverso i canali indicati di seguito.

I contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento per l'anno precedente possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta entro i termini previsti per il ravvedimento.

In questo caso l’imposta verrà maggiorata da una sanzione ridotta e dagli interessi.

L’imposta non è dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.

Quando effettuare il versamento


Il versamento dell’importo, comprensivo di sanzioni ridotte e interessi, deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’imposta da ravvedere.

Come fare il versamento


Utilizzare esclusivamente il modello F24 così compilato:

  • Codice Comune di Milano: F205
  • barrare la casella “Ravv." (ravvedimento operoso)
  • barrare “S" (saldo)
  • indicare i codici tributo che individuano l'importo comprensivo di imposta, sanzioni, interessi:
    • fabbricati rurali ad uso strumentale: 3959
    • aree fabbricabili: 3960
    • altri fabbricati: 3961
  • indicare il periodo di imposta
  • indicare, come nel caso del versamento ordinario, il numero di immobili e le altre informazioni richieste.

  • Online

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Calcolo Tasi online
Clicca sul pulsante e calcola l'importo da pagare per l’anno 2019

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  • Pec
  • Mail

Chi ha effettuato i versamenti previsti per il ravvedimento operoso, può informarne gli uffici inviando copia delle operazioni bancarie.

Di seguito sono indicati i canali da utilizzare per inoltrare tale comunicazione.

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Chi possiede un indirizzo di posta certificata può inviare la copia delle operazioni bancarie a:
tributoimmobili@pec.comune.milano.it

Per inoltrare la copia delle operazioni bancarie tramite posta elettronica ordinaria inviare un messaggio a:
tributoimmobili@comune.milano.it

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Aggiornato il: 02/11/2021